CCNL Lapidei Industria: presentata la piattaforma di rinnovo

Al centro delle richieste sindacali vi è una proposta di aumento salariale di 330,00 euro al livello 136

I sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno presentato la nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore lapideo. In un recente incontro, i delegati di tutta Italia si sono riuniti per definire i contenuti del prossimo accordo contrattuale.
Al centro delle richieste sindacali, vi è una proposta di aumento salariale di 330,00 euro al livello 136. I segretari nazionali sottolineano che tale richiesta non solo mira a compensare la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione degli ultimi tre anni, ma anche a riconoscere il contributo dei lavoratori alla crescita del settore. L’obiettivo è di introdurre un nuovo sistema di calcolo per il recupero dell’inflazione.
Oltre all’aspetto salariale, i sindacati hanno sottolineato la necessità di rafforzare le misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ciò si tradurrebbe in una maggiore prevenzione e in controlli più rigorosi. Un’ulteriore novità è la proposta di ridurre l’orario di lavoro, misura pensata per affrontare i rischi e l’usura tipici del settore.
La piattaforma affronta anche le sfide poste dal cambiamento tecnologico, che sta trasformando il settore dei materiali da costruzione attraverso la digitalizzazione dei processi produttivi e l’introduzione dell’intelligenza artificiale. L’attuale contratto, che interessa circa 30.000 lavoratori, scadrà il prossimo 31 marzo. Ora, i lavoratori avranno l’opportunità di esprimersi sulla piattaforma durante le assemblee nei luoghi di lavoro. Solo dopo l’approvazione, le trattative con la controparte potranno avere inizio. 

Reddito di libertà per donne vittime di violenza: istruzioni INPS per la presentazione delle domande

L’INPS ha fornito dettagli fondamentali riguardo al Reddito di libertà, il contributo economico riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali (INPS, circolare 5 marzo 2025, n. 54).

Il programma, attivato il 4 marzo 2025, è frutto di un decreto congiunto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, evidenziando l’importanza della cooperazione interministeriale nella lotta contro la violenza di genere.

 

Il Reddito di Libertà offre un supporto economico massimo di 500 euro mensili, per un periodo di 12 mesi, alle donne vittime di violenza, con o senza figli, che sono seguite da centri antiviolenza riconosciuti e servizi sociali. Questo contributo è compatibile con altri strumenti di sostegno, come
l’assegno di inclusione.

 

È previsto anche un regime transitorio per le donne che non hanno potuto beneficiare del contributo a causa di insufficienza di budget, consentendo loro di ripresentare la domanda tra il 5 marzo e il 18 aprile 2025. Le domande devono essere inoltrate tramite i Comuni, che avranno la responsabilità di dare priorità a queste rispetto alle nuove richieste. I Comuni sono dotati di accesso al servizio online sul sito dell’INPS, dove possono visualizzare e ripresentare le domande non accolte per insufficienza di budget, previa verifica dei requisiti necessari.

 

Una volta ripresentata la domanda, i Comuni forniranno una copia della richiesta, specificando il numero originale e la data di trasmissione, garantendo così una tracciabilità del processo.

 

Dopo il periodo transitorio, le donne che soddisfano i requisiti potranno presentare nuove domande utilizzando il modulo “SR208”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS. 

 

A partire dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni di cui sopra, possono presentare domanda.

 

A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

 

A decorrere dall’anno 2025, le domande presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno vengono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro il medesimo termine; le domande non accolte entro tale data per incapienza delle risorse finanziarie decadono.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue il confronto sul rinnovo contrattuale

Al centro dell’incontro nuove misure per la parte economica e la revisione della regolamentazione dell’elemento perequativo

Con nota stampa del 5 marzo, la Fiom-Cgil ha reso noto l’esito della riunione tenutasi il 4 marzo sul rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Cooperative, scaduto lo scorso giugno. Dal confronto sono emersi importanti riscontri, uno su tutti l’intenzione delle imprese della cooperazione di proseguire il confronto anche sulla parte economica, prendendo in esame quanto proposto da Fim, Fiom e Uilm. L’intento, infatti, è quello di stabilire un valore economico minimo per tutta la durata del contratto, lasciando aperta l’eventualità di una durata sia triennale che quadriennale. Su questo punto, le OO.SS. propongono un valore superiore all’attuale previsione Ipca-Nei, che contribuirebbe ad incrementare il valore dei minimi per tutta la durata del contratto.
Dal canto loro, le imprese cooperative hanno chiesto la previsione di un meccanismo di garanzia diverso da quello attuale, nel caso in cui la percentuale Ipca-Nei dovesse raggiungere livelli troppo alti rispetto alle previsioni; con l’obiettivo di individuare soluzioni che non decurtino le erogazioni individuate per la parte eccedente. Restando in materia economica, è stato chiesto di rivedere la regolamentazione dell’elemento perequativo
Al termine della riunione, il confronto è stato aggiornato alla metà di marzo, con l’introduzione di un primo incontro tecnico e una riunione in plenaria fissata per il 31 marzo. 

CIPL Edilizia Industria Valle D’Aosta: determinato EVR 2025



A seguito di verifica dei parametri, l’importo da erogare è del 4%


Le Parti sociali Ance Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta, Confartigianato Imprese Valle d’Aosta e le sigle sindacali della Valle d’Aosta Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Savt Edili, hanno verificato i parametri per l’Elemento Variabile della Retribuzione registrando, per tutti e 5 gli indicatori, esiti positivi.
Pertanto, si riportano gli importi da erogare, nella misura piena del 4%.

Industria


 


























Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 68,83
Sesto livello 61,95
 Quinto livello 51,62
Quarto livello 48,18
Terzo livello 44,74
Secondo livello 40,26
Primo livello 34,41
















Livello Operai Importo orario
Quarto livello 0,28
Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Artigianato


























Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 72,19
Sesto livello 63,18
Quinto  livello 52,64
Quarto  livello 48,76
Terzo  livello 45,60
Secondo livello 40,31
Primo livello 35,21



















Livello Operai Importo orario
Quinto livello 0,30
Quarto livello 0,28
 Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Assegni familiari e pensioni 2025: rivalutati i limiti di reddito

Fornite indicazioni per i coltivatori e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (INPS, circolare 4 marzo 2025, n. 50).

A decorrere 1° gennaio 2025 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Di conseguenza, l’INPS con la circolare in commento ha fornito indicazioni che si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti di questi soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

In particolare, gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Le tabelle dei limiti di reddito familiare 2025 

Per la cessazione o la riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

La misura del tasso di inflazione programmato per il 2024 è stata pari al 2,3%. Pertanto, sono state aggiornate le tabelle (reperibili nell’Allegato n. 1 alla circolare in argomento) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare. Anche le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

I limiti di reddito mensili

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, risulta fissato dal 1° gennaio 2025 e per l’intero anno nell’importo mensile di 603,40 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2025 in:

849,78 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
1.487,13 euro per 2 genitori ed equiparati.