Manageritalia: polizza assicurativa Long Term Care

La polizza collettiva viene ricompresa nella quota associativa Manageritalia per i quadri

Manageritalia, a fronte dell’importanza del tema della non autosufficienza, ha deciso di comprendere nella quota associativa prevista per i Quadri con età inferiore ai 69 anni, una polizza collettiva Long Term Care in forma temporanea. 
Le polizze assicurative Long Term Care prevedono due diverse tipologie di prestazioni: una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza o l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali. 
Si tratta di una copertura assicurativa per eventi imprevisti causati da malattia o infortunio che comportino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro che si attiva qualora l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi). 
L’ingresso in polizza avviene automaticamente per tutti i quadri in regola con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario. Restano esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate. La polizza copre fino al raggiungimento dei 70 anni di età.

CCNL Scuole Private Asils: siglato il rinnovo con aumenti e indennità di vacanza contrattuale



Previste 4 tranches di aumenti a partire dal 1° febbraio 2025 e IVC di 75,00 euro


Il 29 gennaio 2025 Asils e Ugl-Scuola hanno siglato il rinnovo del CCNL Scuole Private relativo al periodo 2024-2028. Per la parte normativa, il contratto decorre dal 1° maggio 2024 e scade il 30 aprile 2028; mentre, per la parte economica decorre dal 1° febbraio 2024 al 30 aprile 2028. Il CCNL si applica al personale assunto nelle scuole e corsi di lingue di italiano a stranieri o di italiano come seconda lingua; corsi di cultura italiana varia; scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti e scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico. Tra le novità inserite all’interno del contratto, si evidenziano gli aumenti contrattuali con le seguenti decorrenze:
1° febbraio 2025;
1° maggio 2025;
1° maggio 2026;
1° maggio 2027
Gli importi dei nuovi minimi sono riportati nella tabella di seguito.





































































Area Livello Retribuzione CCNL 2021-2024 Minimo 1.2.2025 Minimo1.5.2025 Minimo 1.5.2026 Minimo 1.5.2027
Prima 1 1.075 1.118 1.161 1.204 1.247
2 1.105 1.149 1.193 1.237 1.281
3 1.160 1.206 1.252 1.298 1.344
Seconda 3 1.255 1.305 1.355 1.405 1.455
4 1.325 1.378 1.431 1.484 1.537
5 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
Terza 6 1.375 1.430 1.485 1.540 1.595
7 1.485 1.544 1.603 1.662 1.721

Prevista l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1° maggio 2024-31 gennaio 2025, pari a 75,00 euro

Sostegno al settore della moda: arrivano le istruzioni

Fornite le indicazioni procedurali per l’integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro del comparto (INPS, circolare 7 febbraio 2025, n. 39).

Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha illustrato le modifiche apportate al D.L. n. 160/2024 dalla Legge di conversione n. 199/2024 in ordine alle disposizioni inerenti alle misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda. Inoltre, l’Istituto ha fornito anche le relative istruzioni operative.

In particolare, l’INPS ha evidenziato che la riformulazione della norma ha esteso l’ambito di applicazione della misura di sostegno, già prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria, nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al D.L. n. 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Durata dei trattamenti

L’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 160/2024 stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025.

Al riguardo, l’INPS precisa che mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno in trattazione, come individuati nella circolare dell’Istituto n. 99/2024, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, i datori di lavoro operanti nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato n. 1 della circolare in commento e nel settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – cui l’accesso alla misura di sostegno è stato esteso a seguito dell’intervento operato dalla Legge n. 199/2024 – possono, invece, richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025

Infatti, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della Legge n. 400/1988, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presentazione delle domande

Le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che per i datori di lavoro ammessi alla tutela dalla legge di conversione n. 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata Legge di conversione e quella di pubblicazione della circolare in argomento, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.

I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 (come indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento) nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale, ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024“.

I medesimi datori di lavoro, inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda. La domanda di accesso alla misura di sostegno deve essere integrata, inoltre, con una dichiarazione – sempre resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del D.L.n. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del D.Lgs.n. 148/2015.

I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Il settore artigiano

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell’artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Modalità di pagamento

Il comma 3 dell’articolo 2 del D.L n. 160/2024 prevede che il trattamento di sostegno al reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi – a pena di decadenza – entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 99/2024.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Arezzo: sottoscritto il rinnovo

Previsto un aumento retributivo del 6,4% a partire da gennaio 2025 

L’8 gennaio è stato sottoscritto da Confagricoltura Arezzo, Coldiretti Arezzo, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil il verbale di accordo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Arezzo per il periodo di dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
A livello retributivo è previsto un aumento del 6,4% a partire da gennaio 2025. 
Con la retribuzione di gennaio è prevista l’erogazione di un’indennità una tantum di 90,00 euro da erogare a tutti i lavoratori in forza alla data del 2 gennaio 2025. 
Tra le novità più rilevanti, è stato introdotto il pagamento della pausa di 30 minuti per i turni di lavoro di 8 ore ed un aumento della tariffa per la raccolta ad 8,00 euro.
A livello normativo è stabilita  la regolamentazione del lavoro negli agriturismi, con l’introduzione di nuove mansioni e dei ruoli.

CIPL Edilizia Industria Napoli: determinato l’EVR 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’EVR è stabilito nella misura massima del 4%

Le Parti sociali Acen, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno stabilito l’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura massima del 4% dei minimi di paga base concordati nel Contratto Integrativo Provinciale, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Tanto premesso, il 3 febbraio 2025 le Parti sociali si sono incontrate per verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione, a livello provinciale, dell’EVR erogabile per il 2025. La verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2023/2024 sul triennio 2021/2022/2023.
Per gli operai, l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.