Fondo Salute Sempre: iscrizione familiari e pensionati entro il 28 febbraio

Prorogati i servizi con UniSalute fino al 2026

Dal 7 gennaio 2025 è ripartita la campagna adesioni al Fondo Salute Sempre per familiari e pensionati del settore, relativa all’annualità 2025. L’adesione dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 28 febbraio 2025. I costi sono pari a:
140,00 euro per la polizza per familiare;
600,00 euro per la polizza per pensionati. 
Con il nuovo piano sanitario, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la franchigia in rete per visite specialistiche, alta specializzazione ed accertamenti diagnostici è pari a 35,00 euro. Il Fondo informa inoltre gli iscritti che i servizi con il partner assicurativo UniSalute sono stati prorogati fino al 1° gennaio 2026.

Bonus giovani e donne: ok dalla Commissione europea

Approvate le misure previste dal Decreto Coesione che prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 gennaio 2025).

Luce verde dalla Commissione europea per i Bonus giovani e donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024). L’approvazione da parte di Bruxelles apre così la strada per l’approvazione dei decreti attuativi delle due misure che prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro.

Tali risorse sono in parte finanziate attraverso FSE+, per l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L’esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al sud e donne.

La Commissione europea ha autorizzato la misura italiana come aiuto di Stato a favore dell’occupazione compatibile ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU). Si tratta della prima decisione di autorizzazione ottenuta al di fuori dei Quadri Temporanei, con regole più rigorose di quelle applicabili nel periodo della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina

In particolare, per la Commissione europea le misure sono necessarie, appropriate e proporzionate al raggiungimento dell’obiettivo, nonché contenenti le sufficienti garanzie per evitare abusi e distorsioni della concorrenza.

CCNL Istituti Investigativi (Federpol): siglato il rinnovo per i dipendenti del settore



Previsti nuovi minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025


Il 14 gennaio 2025 Federpol e Fesica-Confsal hanno siglato l’accordo di rinnovo per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Il contratto ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. Le Parti si sono accordate per riunirsi alla fine del 2026 per valutare l’adeguamento delle retribuzioni in base alle variazioni dell’indice IPCA. Viene stabilito che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 mesi dalla scadenza del CCNL, venga erogata un’indennità pari a 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare. Inoltre, il rinnovo stabilisce nuovi minimi retributivi con aumenti erogati in 2 tranches: 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito. 














































Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro 1.922,00 1.950,00
1° livello 1.742,00 1.770,00
2° livello 1.552,00 1.580,00
3° livello 1.462,00 1.490,00
4° livello Super 1.422,00 1.450,00
4° livello 1.362,00 1.390,00
5° livello Super 1.302,00 1.330,00
5° livello 1.262,00 1.290,00
6° livello 1.202,00 1.230,00
7° livello 1.122,00 1.150,00

 

Locali sotterranei o semisotterranei: prime indicazioni operative

Le nuove competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli adempimenti dei datori (INL, nota 29 gennaio 2025, n. 811)

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) con l’articolo 1, comma 1, lettera e) ha  attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei,  prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite PEC prima dell’utilizzo dei locali.

In particolare, la novella normativa è entrata in vigore il 12 gennaio 2025 e con essa vengono sostituiti interamente i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008. Come detto, le modifiche normative intervenute attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite Pec prima dell’utilizzo degli stessi. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi.

La comunicazione in questione può essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La citata comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva puntualmente il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, circa la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; l’agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il rispetto della sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; la sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; la sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; la conformità di tutti gli impianti presenti alla normativa vigente.

Qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione, l’articolo 65, comma 3, cit. prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

CCNL Lavoro domestico: dal 1° gennaio aumenti moderati per colf, badanti e baby sitter



I salari sono stati adeguati all’inflazione, con una crescita dello 0,96%


Le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina si sono riunite nei giorni scorsi, come accade ogni anno, per definire l’adeguamento annuale dei salari dei lavoratori domestici, in linea con l’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT.
In attesa della pubblicazione del testo ufficiale dell’accordo, si rendono disponibili le tabelle retributive anticipate dall’associazione Domina.


Tabella A








































Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livelli Valori mensili Indennità
A 736,25  
AS 870,13  
B 937,06   
BS 1.003,99  
C 1.070,94  
CS 1.137,86  
D 1.338,65 197,95
DS 1.405,58 197,95

Tabella B
















Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livelli Valori mensili
B 669,32
BS 702,81
C 776,40

Tabella C































Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livelli Valori orari
A 5,35 
AS 6,30
B 6,68
BS 7,10
C 7,49
CS 7,91
D 9,12
DS 9,50

Tabella D




















Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livelli Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.154,58  
CS   1.308,53
DS   1.616,46

Tabella E










Presenza notturna Art. 11
Livelli Valori mensili
Liv. Unico 773,06

Tabella F
















Indennità (valori giornalieri)
 Livelli Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità Vitto e alloggio
BS 2,31 2,31 1,98 6,60

Tabella G













Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,49
DS 10,25

Tabella H














Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tab. B Valori orari
BS 132,04 92,51 0,80

Tabella I
















Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 114,05 0,67
DS 114,05 0,67

Tabella L
















Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 9,13
BS 11,41
CS 11,41

Variazione Indice ISTAT: 1,2%