CIPL Edilizia Perugia e Terni: stabilita l’erogazione dell’EVR 2025

Stabilita l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione fino ad un massimo di 75,00 euro

La Fillea-Cgil Umbria ha reso noto, mediante nota stampa, la sottoscrizione dell’accordo, siglato in data 15 gennaio 2025, per l’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per il 2025 per i dipendenti del settore edile, artigianato, piccola e media industria e cooperative, delle province di Perugia e Terni.
Tra gli indicatori considerati vi sono la crescita della produttività, il rispetto degli obiettivi contrattuali e le performance aziendali aggregate. Come riportano le Sigle, l’importo dell’emolumento mensile oscilla da un minimo di 37,00 euro per il 1° livello fino a 75,00 euro, sulla base dei livelli di inquadramento. 

Collegato Lavoro: le modifiche all’obbligo dei tesserini di riconoscimento nei cantieri

La Legge n. 203/2024 ha modificato l’articolo 304, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 (INL, nota 23 gennaio 2025, n. 656).

Con la nota in commento, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha illustrato le modifiche introdotte dal recente Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) alla disciplina relativa all’obbligo di esposizione dei tesserini di riconoscimento nei cantieri edili. Si tratta della modifica dell’articolo 304, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 che ha previsto l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006.

In particolare, le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla; l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008: articolo 26, comma 8; articolo 20, comma 3 e articolo 21, comma 1, lett. c.

Il regime sanzionatorio

Pertanto, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:
– il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 26, comma 8, è sanzionato dall’articolo 55, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008;
– il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:
– il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c, è sanzionato dall’articolo 60, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
– il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

 

CCNL Rai: siglato il rinnovo

Previsti a livello economico nuovi aumenti ed un importo a titolo di Una Tantum

Lo scorso 23 gennaio è stata siglata da Rai-Radio Televisione Italiana e e Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater e Confsal-Libersind l’ipotesi di accordo per i quadri, impiegati ed operai Rai.
Dal punto di vista economico, sono previsti nuovi aumenti:
– con riferimento ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 6/4/1995, al livello 3, pari a 100,00 euro così distribuiti: dal 1° maggio 2025 70,00 euro, dal 1° giugno 2026 30,00 euro;
– con riferimento ai lavoratori assunti  a tempo indeterminato dopo il 6/4/1995 al livello 3, pari a 130,00 euro così distribuiti:  1° maggio 2025 90,00 euro, dal 1° giugno 2026 40,00 euro.
 Per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, viene, inoltre, corrisposto un importo a titolo di Una Tantum pari a:
– ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 6/4/1995: un importo pari a 650,00 euro;
– ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato dopo il 6/4/1995: un importo pari a 900,00 euro.
Tali importo deve essere riproporzionato in relazione al periodo effettivamente svolto e viene erogato con le competenze del mese di aprile 2025.
In merito alla disciplina dell’apprendistato, la durata viene definita in base al titolo di studio ed i lavoratori sono inquadrati ad un livello inferiore rispetto a quello finale per tutto il periodo.

Apprendistato duale: l’ipotesi della trasformazione

Fornite precisazioni sulle nuove regole introdotte dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 24 gennaio 2025, n. 285).

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale: ipotesi introdotta dall’articolo 18 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) che ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico). 

L’Istituto evidenzia che la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45  comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

– al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

– al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

– allo svolgimento di attività di ricerca;

– allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

In proposito, l’INPS rammenta che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. La medesima disposizione prevede altresì che la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale.

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello

Infine va rilevato che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le precisazioni sul regime contributivo

In relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è tenuto anche al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

 

CIRL Formazione Professionale Sicilia: Sindacati e associazioni datoriali firmano il rinnovo del contratto



Per il personale che ricopre ruoli di particolare responsabilità sono previsti aumenti degli importi dell’indennità di funzione


Il 7 gennaio 2025 le associazioni datoriali, Cenfop, Forma.re, Forma Sicilia e Anfop e le organizzazioni sindacali, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Rua e Snals Fp-Sicilia hanno firmato il nuovo contratto regionale per il periodo 2024-2027. Dopo mesi di confronto le Parti Sociali sono giunte ad un’intesa sia sulla parte normativa che economica che tiene conto delle esigenze di entrambe le Parti. 
Dal punto di vista economico si segnalano gli aumenti degli importi dell’indennità di funzione per il personale che ricopre ruoli di particolare responsabilità appartenenti ai livelli retributivi che vanno dal I livello al IX livello, secondo la seguente tabella. 























































































Indennità di Funzione
Liv Tabellare Gennaio 2025 Tabellare Settembre 2026
Tabellare Ind. di Funzione Tabellare Tabellare Ind. di Funzione Tabellare
I 1.604,19  20,00  1.624,19  1.635,99  20,00  1.655,99 
II 1.697,07  30,00  1.727,07  1.730,71  30,00  1.760,71 
III 1.798,93  30,00  1.828,93  1.834,59  30,00  1.864,59 
IV 1.936,77  50,00  1.986,77  1.975,16  50,00  2.025,16 
V 2.017,63  80,00  2.097,63  2.057,63  80,00  2.137,63 
VI 2.286,10  80,00  2.366,10  2.331,43  80,00  2.411,43 
VII 2.393,14  80,00  2.473,14  2.440,58  80,00  2.520,58 
VIII 2.576,62  90,00  2.666,62  2.627,71 90,00  2.717,71
IX 3.160,14  100,00  3.260,14  3.222,79  100,00  3.322,79 

Relativamente alle indennità varie, previo accordo sindacale (RSA/OO.SS.), al personale che ricopre particolari incarichi di responsabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile concedere una indennità minima annua di 500,00 euro, proporzionale al grado di responsabilità, per anno da valere ad ogni effetto di legge.
E’ inoltre prevista la progressione economica orizzontale individuale P.E.O.I sulla base dell’anzianità maturata nel settore della Formazione Professionale in costanza di rapporto di lavoro o per passaggio immediato e diretto da un ente ad altro mediante accordi stipulati con le OO.SS. per il personale assunto a tempo indeterminato, che si realizza con l’applicazione complessiva di 5 incrementi retributivi comprensivi di quelli già nel concluso regime transitorio di prima applicazione del precedente. Gli scatti maturati successivamente al 1° febbraio 2012 avranno valore unitario. 


































“A” TABELLA Progressione Economica Orizzontale Individuale
Livelli Incremento Mensile
I 30,00 
II 30,00 
III 30,00 
IV 40,00 
V 55,00 
VI 60,00 
VII 60,00 
VIII 60,00 
IX 60,00 

In conclusione, dal punto di vista normativo, il contratto introduce misure all’avanguardia per favorire la stabilità occupazionale, migliorare le condizioni lavorative e incentivare la crescita degli enti di formazione professionale. Il nuovo contratto mira inoltre a rafforzare il ruolo strategico della formazione nella crescita socio-economica della Sicilia, adattandosi alle specificità del contesto regionale e alle sfide future.