Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale della scuola

 

Arrivano le istruzioni per l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 18 del Decreto Lavoro per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024 (INAIL, circolare 26 ottobre 2023, n. 45).

L’INAIL ha fornito le istruzioni sull’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

In particolare, l’estensione della tutela, attualmente circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023-2024, amplia la precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al D.P.R n. 1124/1965.

In sostanza, l’estensione della tutela INAIL riguarda il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie, sia quelle non paritarie

La nuova tutela assicurativa per l’anno scolastico 2023-24

Il D.L. n. 48/2023 stabilisce che le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell’articolo 18 del medesimo decreto rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità. Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Ad esempio, la tutela del personale docente opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

L’estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.

Nel caso degli alunni, vengono assicurati anche quelli della Scuola dell’infanzia, finora esclusi. Per quel che riguarda le attività, vi rientrano tutte quelle organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

In particolare, le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Comunque, ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.
Peraltro, l’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Infine, la circolare in commento elenca le diverse modalità di assicurazione che risultano differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi. 

CCNL Concerie Industria: ai nastri di partenza la trattativa per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. hanno richiesto un aumento salariale di 260,00 euro al livello E2

Nei giorni scorsi ha preso il via a Milano la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore della concia che occupa circa 17mila addetti in 1200 imprese nel Paese, scaduto lo scorso 30 giugno 2023. 
I rappresentanti di UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) hanno rappresentato alla delegazione trattante di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la situazione economica del settore. Le segreterie Nazionali al tavolo di contrattazione hanno ribadito la richiesta di rinnovo, sia normativo che di aumento salariale al livello medio, avanzata nella piattaforma per il triennio 1° luglio 2023-30 giugno 2026, di 260,00 euro (livello E2).
Le OO.SS. hanno rappresentato la necessità di intervenire sul sistema di inquadramento, migliorare il welfare contrattuale ed i diritti, nonchè le norme su salute, sicurezza e formazione. 
Al termine dell’incontro le Parti hanno individuato alcune date per calendarizzare i futuri incontri, con l’intento di portare a termine questa trattativa in tempi brevi per aiutare i lavoratori ad affrontare l’impatto dell’inflazione. 

Fondo Metasalute: nuovi piani sanitari per il triennio 2024/2026

Definiti ulteriori quattro piani Piani Sanitari Integrativi opzionabili dalle Aziende in caso di accordo sindacale o regolamento aziendale

Il Fondo Metasalute, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero, ha pubblicato le schede sintetiche dei piani sanitari validi per il triennio 2024/2026.
Per il prossimo triennio, oltre al piano base obbligatorio previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria, sono stati definiti ulteriori quattro piani integrativi, opzionabili dalle Aziende in caso di presenza di accordo sindacale o regolamento aziendale:
MS1: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS2: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS3: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS4:  prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere,  fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali.
 I nuovi piani sanitari sono in vigore dal 1° gennaio 2024.
I VoucherSalute, richiesti e autorizzati, devono essere fruiti entro e non oltre il 31 dicembre 2023, qualora non utilizzati entro tale data sono annullati e quindi deve essere richiesta nuova autorizzazione con le condizioni previste dal nuovo piano sanitario 2024-2026.
Per l’anno 2024 la finestra di iscrizione dei familiari non a carico è attiva dall’8 al 26 gennaio 2024.

CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche: raggiunta l’ipotesi di intesa preliminare

Prevista per novembre la sottoscrizione dell’Ipotesi. Incrementi retributivi e Una Tantum

Nei giorni scorsi, è stata raggiunta l’ipotesi di intesa preliminare per il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, dopo le indicazioni fornite dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, dall’incontro tra le sigle sindacali di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal) e Anfols è emersa la volontà di sottoscrivere l’ipotesi entro il mese di novembre 2023. Il rinnovo del CCNL, che va a coprire il periodo 2019-2021, prevede un incremento del 4% a valere sui minimi tabellari del contratto che ad oggi viene applicato, con decorrenza da gennaio 2024 e con erogazione alla firma definitiva, a seguito delle procedure previste per il pubblico impiego. Inoltre, la quota di 150,00 euro al minimo tabellare, parametrata al livello 3B dell’area tecnica, viene trasferita dai contratti aziendali al CCNL nazionale per tutte le Fondazioni. E’ prevista, inoltre, l’erogazione dell’Una Tantum per i lavoratori a tempo indeterminato in servizio tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 di un importo doppio rispetto al valore del rinnovo del 4%. Le somme vengono erogate pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel corso del periodo sopra indicato. Nel frattempo, prosegue di pari passo il negoziato per quel che concerne la parte normativa ed economica del contratto 2022-2024.

Lavoro sportivo dilettantistico, precisazioni sulle comunicazioni al Registro

L’INL chiarisce alcuni aspetti relativi all’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche in attesa della piena operatività di quest’ultimo (INL, nota 26 ottobre 2023, n. 460).

L’INL, con la circolare n. 2/2023, ha fornito le prime indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 120/2023 che, come noto, è intervenuto con significative novità sul D.Lgs. n. 36/2021.

 

Con particolare riferimento al lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, l’articolo 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) uno specifico adempimento e cioè l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

 

Il suddetto adempimento equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.Lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. 

 

L’Ispettorato ritiene che, per i rapporti di lavoro iniziati prima del 4 settembre 2023 (data di pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023), l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.

 

Tuttavia, l’INL chiarisce che, sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego.

 

Infatti, per la piena operatività del Registro, si dovrà attendere l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport con cui saranno individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di cui detto.

 

L’indicazione fornita vale solo per le comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data del 26 ottobre 2023 di pubblicazione della nota in oggetto, mentre, per quelle già avvenute, non è dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

 

Si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo comunicativo al Registro comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, ovvero la medesima prevista per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego.